DAL 30 GIUGNO SANZIONI PER CHI NON ACCETTA I PAGAMENTI ELETTRONICI
Tra le novità introdotte dal Decreto PNRR-2 in ambito fiscale e tributario, l’art. 18, comma 1, ha anticipato al 30 giugno 2022 (rispetto al termine del 1 gennaio 2023 stabilito dal primo Decreto PNRR) l’applicazione delle sanzioni previste nei confronti di commercianti e professionisti che non accettano i pagamenti elettronici, ossia coloro che, nell’esercizio dell’attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, non accettano pagamenti effettuati con carte di debito o di credito, ad esclusione dei casi di “oggettiva impossibilità tecnica”, come disposto dall’art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012.
Nei casi di mancata accettazione di un pagamento effettuato con una carta di debito o di credito, di qualsiasi importo, da parte di un soggetto obbligato, si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento tramite POS.
NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI
Il Decreto PNRR-2 ha eliminato gli esoneri in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati previsti per i soggetti nei cosiddetti regimi minimi (regime di vantaggio, regime forfettario e associazioni sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000).
Dal 1 luglio 2022 infatti hanno l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico qualora i ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori ai 25.000 euro.
Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi 7° e 8°, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non è rilevante ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Rimane l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a 77,47 euro ma, trattandosi di fatture elettroniche, non è più possibile l’apposizione fisica del bollo che deve quindi essere assolta in modo virtuale, ossia versandola con modello F24.
È molto importante ricordare che:
- a partire dal 1 gennaio 2024 l’obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfettari con ricavi o compensi inferiori ai 25.000 euro.
- per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


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